Lunedì, 1 Dicembre 2014

Nuovo regime dei minimi

Regime fiscale dei minimi

Si deve ricordare come l’attuale “regime dei minimi” venne pensato per favorire i soggetti che iniziavano una attività autonoma per la prima volta, con regole che si sono rivelate convenienti ed efficaci. Si ricordano le condizioni riferite ai liberi professionisti, tuttora vigenti:

1. Possono usufruire dell’attuale “regime dei minimi” i liberi professionisti che:

- iniziano una attività professionale mai svolta prima (la condizione, ad esempio, è assolta in automatico quando si apre la P.IVA per la prima volta. Analogamente può ritenersi assolta quando, pur avendo già una P.IVA, si indica un nuovo inizio di attività professionale con un nuovo Codice ATECO diverso da quello già posseduto);

- non fatturano più di 30.000,00 euro all’anno di lavoro professionale;

- non acquistano più di 15.000,00 euro di beni strumentali (computer, armadi, scrivanie, ecc.)

in totale, nell’arco di un triennio;

- non hanno spese per lavoro accessorio, dipendente ed assimilato (mentre è consentita l’erogazione di compensi occasionali a terzi);

- non sono soci in nessuna “società di persone”;

- non hanno già aderito a regimi IVA “speciali”.

2. Chi ha più di 35 anni di età può beneficiare del “regime dei minimi” per i primi 5 anni di attività; chi ha meno di 35 anni senza limiti di tempo, comunque sino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

3. L’attuale “regime dei minimi” è molto favorevole perchè, applicandolo, si paga solo una imposta sostitutiva del 5% sul reddito netto (fatturato - spese); le fatture vengono emesse senza IVA e senza ritenuta di acconto. Va invece sempre indicato in fattura il contributo integrativo (2% per gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati) a favore della Cassa di previdenza.

4. Chi aderisce al regime dei minimi è escluso dagli Studi di settore.

La legge di stabilità interviene, purtroppo in negativo, nei confronti dei liberi professionisti rendendo il nuovo “regime forfetario” (questa la nuova denominazione) non più conveniente; più precisamente:

- il limite di fatturato, dagli attuali 30.000,00 euro scende a 15.000,00 euro;

- l’imposta sostitutiva sale dal 5% al 15%;

- inoltre questa imposta non si calcola più sul reddito effettivamente prodotto, ma su soglie preordinate a seconda dell’ambito di attività (per i liberi professionisti l’aliquota è del 78% e dunque il reddito imponibile, con 15.000,00 euro di compensi, è di 11.700,00 euro ed una imposta fissa di 1.755,00 euro, a prescindere dai costi effettivamente sostenuti);

di contro, il limite dei beni strumentali acquistabili sale da 15.000,00 euro a 20.000,00 euro e sono ammesse spese per l’acquisizione di lavoro accessorio, dipendente ed assimilato fino a 5.000,00 euro all’anno (ma si tratta di “benefici” di scarso o nullo interesse per la maggior parte dei liberi professionisti ).

La legge di stabilità è attualmente all’esame del Parlamento, e quindi essa potrebbe subire modifiche, anche profonde, delle quali però si avrà contezza solo verso la fine di dicembre (cioè ad approvazione definitiva avvenuta); in ogni caso, qualora venisse confermata -anche in forma attenuata- la proposta del Governo è del tutto evidente che il nuovo “regime forfetario” (in vigore dal 1 gennaio 2015) sarà molto penalizzante per i liberi professionisti che, nella maggior parte dei casi, non avranno più interesse a ricorrervi, venendo così sottoposti ad una più alta tassazione (quella ordinaria, con aliquote crescenti dal 23% al 43% del reddito).

Tuttavia coloro i quali hanno già aderito al “regime dei minimi” o vi aderiranno entro il 31 dicembre 2014 (cioè prima dell’entrata in vigore del nuovo “regime forfetario”) conserveranno i vantaggi attuali fino a scadenza ed in particolare potrannopagare una imposta sostitutiva del solo 5% sul reddito effettivamente conseguito, fino a 30.000,00 euro di fatturato.

Ad esempio un Agrotecnico od un Agrotecnico laureato di 26 anni di età che apra la P.IVA entro il corrente anno potrà conservare fino al 2024 i benefici anzidetti (qualora rispetti le condizioni previste); chi invece superi già ora i 35 anni di età manterrà il beneficio per 5 anni (dunque fino al 2019). In entrambi i casi si tratta di condizioni di estremo favore che non bisogna lasciarsi sfuggire, almeno non da chi intende avviare una autonoma attività.

Con la presente si invitano pertanto gli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che avessero intenzione di avviare nei prossimi mesi l’attività libero-professionale di farlo immediatamente, comunque entro il 31 dicembre 2014, per potersi avvalere delle attuali e più favorevoli regole del “regime dei minimi”, optando per esso.

Il medesimo invito è rivolto ai soggetti abilitati e non iscritti ancora nell’Albo professionale, che ovviamente dovranno prima perfezionare la loro iscrizione nell’Albo (non si può infatti aprire P.IVA con Codice ATECO di Agrotecnico se non si è iscritti nell’Albo).

Si coglie l’occasione per ricordare che il Codice ATECO identificativo della categoria professionale, che deve essere indicato all’atto dell’apertura di P.IVA, è il seguente: 74.90.12.

Entro 30 giorni dall’apertura della P.IVA gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dovranno anche iscriversi alla relativa Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA (il modulo è al sito www.enpaia.it al link http://www.enpaia.it/home/gsa/modulistica/gsag01.pdf), una gestione previdenziale che si caratterizza per l’estrema convenienza avendo la più bassa aliquota di pagamento (solo il 10%) e garantendo il più elevato rendimento dei contributi versati (nel 2013 del +1,50% contro un rendimento dello 0,1643% riconosciuto dalle altre Casse di previdenza del settore. Nel 2014 del +1,50% contro un rendimento negativo del -0,1927% applicato dalle altre Casse di previdenza del settore).